La storia dei saldi affonda le sue radici in un passato padre e antenato della moderna newsletter e dell’ancora più moderna notifica via sms. La loro origine, erroneamente legata agli inizi degli anni ottanta, è da ascriversi, invece, alla fine degli anni trenta quando con il Regio Decreto Legge del 19 maggio 1939, n. 294, convertito con legge 2 giugno 1929, n. 739, ed intitolato “Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione” furono introdotte nell’ordinamento le categorie giuridiche delle “vendite straordinarie” e delle “vendite di liquidazione”, come racconta l’Avvocato Silvio Boccalatte dell’Istituto Bruno Leoni di Torino nella sua pubblicazione intitolata “I saldi: storia di un’assurdità italiana”.
Nello scenario dell’economia fascista del tempo, la possibilità data ai commercianti di effettuare vendite stagionali a prezzi particolarmente ribassati non era vista di buon occhio anche e soprattutto perché vi era la credenza condivisa che esistesse un prezzo “giusto” per ogni merce, e che quindi le vendite “straordinarie” rappresentavano un fenomeno pericoloso. Inoltre, qualora i commercianti avessero voluto effettuare questo tipo di operazioni avevano l’onere di presentare preventiva autorizzazione ai Consigli provinciali delle corporazioni. Se concessa, quest’autorizzazione obbligava i commercianti ad attenersi strettamente al “nuovo” listino dei prezzi in base ai quali doveva adattarsi e messa in vendita la merce. Il Regio Decreto del 1939 conteneva anche le prime norme a tutela dei consumatori: ai sensi dell’art. 12, infatti, “le merci da liquidare dovranno essere specificate al pubblico in modo non equivoco. Il prezzo delle merci dev’essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita e deve essere fisso. È vietato l’uso di cartelli con doppi prezzi”, mentre il successivo art. 13, comma 1, faceva espresso divieto di “stampati, manifesti, iscrizioni, cartelloni, sia all’esterno che all’interno del negozio, ed inserzioni sui giornali, che portino indicazioni non corrispondenti alla natura delle liquidazioni stesse o che comunque siano atti ad indurre il pubblico in errore sulle qualità e sulla provenienza delle merci”.
Facciata Negozio Epoca FascistaSenza dubbio, ne converrete con noi che la situazione sia stata completamente ribaltata, no? Ma proseguiamo…

Con la caduta del Fascismo, l’intero impianto dell’economia corporativa venne meno e il Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 attribuì alla Camera di commercio le funzioni e i poteri precedentemente esercitati dai Consigli delle corporazioni. Negli anni a seguire la disciplina dei saldi si fece alquanto confusa e fu oggetto di normazione specifica solo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, tramite la legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13.
Solo il 24 luglio 1979 – la Democrazia Cristiana presentò la proposta di legge n. 405 A.C., intitolata “Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione”, approvata in tempi record dalla Commissione Industria riunitasi in data 6 marzo 1980, trasformandosi, infine, nella legge 19 marzo 1980, n. 80.
In tale normativa, la definizione di “vendita di fine stagione” replicava in modo pressoché letterale quella fornita dalla disciplina del 1939 (art. 6),5 mentre le camere di commercio avevano il potere di determinare i periodi dell’anno, i commercianti potevano effettuare i saldi mentre la ditta interessata aveva poi l’onere di dare comunicazione al comune di voler effettuare i saldi, “indicando la data di inizio della vendita e la sua durata, che non potrà superare le quattro settimane”.
Con l’art. 15, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) la decisione sulla durata dei saldi, nonché sui periodi durante i quali si potevano effettuare, veniva completamente delegata alle regioni e non alle camere di commercio. Successivamente, nel 2001, intervenne la riforma del Titolo V della Costituzione, all’interno della quale l’intera materia del commercio veniva consegnata alla potestà legislativa regionale residuale (art. 117, comma 4, Cost.) mentre, allo Stato rimase solo il potere di intervenire con legge solo nella misura in cui ciò fosse giustificabile in base ad un altro titolo di competenza, ad esempio ritenendo di legiferare nella materia della “tutela della concorrenza”, di cui all’art. 117, comma 2, lett. e).
Attualmente, quindi, la norma prevedere che siano le Regioni a decidere in merito ai tempi e alle modalità in cui operare le scontistiche sui prezzi, ed è la stessa norma che tutela i diritti del consumatore che usufruisce di tali sconti.

I saldi invernali possono essere l’occasione giusta per fare acquisti importanti e soddisfare qualche capriccio, approfittando di sconti e prezzi ribassati.